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Roma, 1 febbraio 2016
Circolare n. 23/2016
Oggetto: Previdenza – Lavoratori italiani all’estero –
Retribuzioni convenzionali per il 2016 – D.M. 25.1.2016, su G.U. n. 24 del 30.1.2016.
Come ogni anno sono state fissate anche per il 2016 le retribuzioni
convenzionali su cui devono essere calcolati i contributi previdenziali per i
lavoratori italiani occupati presso le imprese italiane operanti in Paesi
extracomunitari non convenzionati (tra cui Russia e Giappone), secondo quanto
previsto dalla legge n.398/87.
Si
rammenta che, in base all’art.36 della legge n.342/2000, le retribuzioni
convenzionali assumono rilevanza anche ai fini fiscali; in particolare la
coincidenza tra l’imponibile previdenziale e quello fiscale scatta qualora il
lavoro all’estero sia prestato in via continuativa per più di 183 giorni
nell’arco di un anno.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n.19/2015 |
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Allegato uno |
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Lc/lc |
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G.U. n. 24 del 30.1.2016
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 gennaio 2016
Determinazione delle
retribuzioni convenzionali 2016 per i lavoratori
all'estero.
IL
MINISTRO DEL LAVORO
E
DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1
Retribuzioni convenzionali
A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2016 e fino
a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2016, le
retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei
contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori
italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito da
lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella
misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Fasce di retribuzione
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione,
la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base
del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,
di cui alle tabelle citate all'art. 1.
Art. 3
Frazionabilita' delle retribuzioni
I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di
assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o
per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di
ventisei giornate.
Art. 4
Trattamento di disoccupazione
per i lavoratori rimpatriati
Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il
trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori
italiani rimpatriati.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2016
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Allegato
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI – 2016
SETTORE AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI
QUALIFICHE |
FASCIA |
RETRIBUZIONE NAZIONALE |
RETRIBUZIONE CONVENZIONALE |
|
|
|
|
|
|
Operai |
I |
Fino a 1.939,72 |
1.939,72 |
|
II |
da 1.939,73 a 2.053,60 |
2.053,60 |
|
|
III |
da 2.053,61 a 2.167,49 |
2.167,49 |
|
|
IV |
da 2.167,50 in poi |
2.281,34 |
|
|
|
|
|
|
|
Impiegati |
I |
Fino a 2.281,34 |
2.281,34 |
|
II |
da 2.281,35 a 2.711,17 |
2.711,17 |
|
|
III |
da 2.711,18 a 3.140,99 |
3.140,99 |
|
|
IV |
da 3.141,00 a 3.570,82 |
3.570,82 |
|
|
V |
da 3.570,83 in poi |
4.000,62 |
|
Quadri |
I |
Fino a 4.000,62 |
4.000,62 |
|
II |
da 4.000,63 a 4.760,93 |
4.760,93 |
|
|
III |
da 4.760,94 a 5.521,24 |
5.521,24 |
|
|
IV |
da 5.521,25 a 6.281,56 |
6.281,56 |
|
|
V |
da 6.281,57 a 7.041,86 |
7.041,86 |
|
|
VI |
da 7.041,87 in poi |
7.802,15 |
|
Dirigenti |
I |
Fino a 5.948,78 |
5.948,78 |
|
II |
da 5.948,79 a 7.044,05 |
7.044,05 |
|
|
III |
da 7.044,06 a 8.139,30 |
8.139,30 |
|
|
IV |
da 8.139,31 a 9.234,54 |
9.234,54 |
|
|
V |
da 9.234,55 a 10.329,82 |
10.329,82 |
|
|
VI |
da 10.329,83 a 11.425,07 |
11.425,07 |
|
|
VII |
da 11.425,08 a 12.520,33 |
12.520,33 |
|
|
VIII |
da 12.520,34 a 13.615,59 |
13.615,59 |
|
|
IX |
da 13.615,60 a 14.710,85 |
14.710,85 |
|
|
X |
da 14.710,86 in poi |
15.806,03 |
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